Entrerà in vigore domani 15 maggio il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Titolo IV (artt. da 88 a 160) detta le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, sostituendo integralmente il Decreto legislativo 494/1996. L'articolo 90 fissa gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, stabilendo che siano previste nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, affinché l'esecuzione dei lavori si svolga in condizioni di sicurezza. Nella fase della progettazione dell'opera, il committente o il responsabile dei lavori valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Nei cantieri in cui lavorano piu' imprese, anche non contemporaneamente, il committente o il responsabile dei lavori e' tenuto a designare - contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione - il coordinatore per la progettazione. Tale obbligo non si applica in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire. Prima dell'affidamento dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve: - verificare l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e' sufficiente acquisire il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato e il documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; - chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti. Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire la dichiarazione dell'organico annuo può essere sostituita dal DURC; - trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione. Tale obbligo sussiste anche per i lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, e per i lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. L'assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Anche l'assenza del piano di sicurezza e di coordinamento del fascicolo con le informazioni per prevenzione e protezione dai rischi comporta la sospensione dell''efficacia del titolo abilitativo, e tale inadempienza viene comunicata dall'organo di vigilanza all'amministrazione concedente. Come gia' detto, in caso di lavori privati, l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.